Italia: ordinamento costituzionale

Secondo la Costituzione repubblicana, promulgata il 27 di­cembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, l'Italia è «una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appar­tiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1). Strumenti ed espressione di tale sovranità non sono soltanto la partecipazione alle elezioni e ai referendum, ma anche la possibilità di un'iniziativa legislativa (mediante presentazione di un progetto di legge redatto per articoli da parte di almeno 50 000 cittadini aventi diritto di voto), della presen­tazione di petizioni, e soprattutto l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione.

Massimo soggetto costituzionale è lo Stato, i cui organi sono: il Parlamento, il presidente della Repubblica, il governo. Il Parlamento


è a struttura bicamerale e si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, i cui membri sono eletti per cinque anni a suffragio universale diretto per quanto riguarda la Camera (che attualmente consta di 630 membri) e su base regionale per il Senato (attualmente 315 membri elettivi), rispettivamente dai cittadini italia­ni che abbiano compiuto i 18 e i 25 anni di età.

Sono eleggibili a deputati e senatori i cittadini italiani che abbia­no compiuto i 25 e i 40 anni d'età. Sono senatori di diritto a vita (salvo rinunzia) gli ex presidenti della Repubblica, più cinque cittadini «che hanno illustrato la patria per attissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (art. 59), nominati dal pre­sidente della Repubblica.

Prerogativa del Parlamento è la funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere, ma spettano a esso altri poteri, come il controllo dell'attività del governo mediante concessione î rimozione della fiducia, la deliberazione dello stato di guerra, l'approvazione dei bilanci, la ratifica di trattati intemazionali. Il Parlamento.in seduta comune dei suoi membri, elegge il presidente della Repubblica, a maggioranza di due terzi dell'assemblea. All'ele­zione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dai rispettivi Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze

Per quanto riguarda i rapporti economici e politici, la Costituzio­ne stabilisce il diritto del lavoratore a una retribuzione «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», la parità di diritti della donna lavoratrice, le provvidenze e l'assistenza sociale a favore dei cittadini inabili al lavoro, la libertà di organizza­zione sindacale e il diritto allo sciopero.

La proprietà è pubblica î privata. Sancisce infine la libertà, la segretezza e l'uguaglianza del voto, il cui esercizio è considerato dovere civico, e che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a de­terminare la politica nazionale» (art. 49).

«E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciol­to partito fascista»; «i membri e i discendenti di casa Savoia non



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sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici», vietando ai discendentìi maschi l'accesso e il soggiorno sul territorio nazionale; «i titoli nobiliari non sono riconosciuti».